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L’apertura di credito bancario: modalità di perfezionamento del contratto e termini di utilizzo

Con il contratto bancario di apertura di credito, l’istituto di credito si obbliga a mettere a disposizione del cliente una certa somma di denaro, utilizzabile in maniera discrezionale dal cliente entro i limiti dell’ammontare stabilito.

Utilizzato molto di frequente nella prassi bancaria, è un contratto che può essere personalizzato sia negli importi che nella durata, oltre che nella gestione delle somme erogate.

Contratto bancario di apertura di credito: requisiti sostanziali e formali

L’art 1842 Cod. civ. detta la disciplina per l’apertura di credito bancario.

In particolare, la legge prevede che:

  • la somma oggetto del contratto debba essere determinata o determinabile;
  • la durata del credito concesso dalla banca possa avere una scadenza stabilita o essere a tempo indeterminato;
  • la somma erogata possa essere utilizzata dal cliente in tutto o in parte, in un’unica o in diverse soluzioni, purché entro i limiti dell’ammontare prefissato;
  • sulla somma può essere fornita una garanzia reale o personale, prestata dallo stesso cliente che usufruisce della somma concessa in credito, oppure da un terzo garante.

Sebbene spesso questa tipologia di contratto bancario venga assimilata al “fido”, i due termini indicano, sostanzialmente, situazioni e concetti diversi.
Mentre il fido fa riferimento solo al tetto massimo della disponibilità di liquidità del cliente, l’apertura di credito bancario indica le modalità con le quali il fido concesso può essere utilizzato.

Secondo l’art 117 TUB, per essere valido, il contratto di apertura di credito bancario richiede la forma scritta, fatta eccezione per il caso in cui esista un sottostante contratto di conto corrente concluso per iscritto, al quale l’affidamento bancario sia connesso.

Le modalità di utilizzo del credito

Uno degli elementi che caratterizzano il contratto di apertura di credito bancario è la facoltà concessa al cliente di utilizzare il credito in maniera flessibile.
Di fatto, normalmente le modalità di utilizzo della somma oggetto del credito sono definibili dalle parti secondo criteri di opportunità.

Modulare l’impiego del credito, effettuando prelievi e rimborsi reintegrativi a seconda delle sue necessità, consente al cliente di avere sempre a disposizione la somma nell’ammontare inizialmente pattuito, in tal modo ripristinando, in maniera circolare, le condizioni contrattuali fissate al momento dell’apertura del credito.

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Il rimborso del credito

Il principale quesito che interessa le dinamiche generate da un contratto di apertura di credito, riguarda soprattutto gli obblighi che incombono su entrambe le parti.

Sappiamo che la banca si impegna a concedere al cliente una determinata somma, lasciando che sia il cliente a stabilire come e quando usarla.
Ma sussiste anche un corrispondente diritto della banca a chiedere l’immediato rimborso del credito, anche trattenendo i versamenti eventualmente effettuati dal cliente?

Si tratta di una questione complessa per la cui soluzione conviene partire da un presupposto: l’apertura di credito ha lo scopo di creare una disponibilità finanziaria in favore del cliente, che quest’ultimo può usare discrezionalmente sia nei tempi che nei modi, purché gli utilizzi non superino l’ammontare della somma concessa.

Per questo, possono verificarsi due situazioni:
• il cliente utilizza il credito regolarmente, senza superare i limiti del fido: in questa ipotesi, il cliente non ha nessun obbligo di restituzione e può anche proseguire effettuando versamenti reintegrativi dell’ammontare pattuito, in modo tale da poter continuare a disporne;
• il cliente preleva somme oltre l’ammontare del fido, provocando uno “scoperto”: in tal caso la banca può chiedere la reintegrazione, obbligando il cliente al rimborso delle somme.

L’estinzione del contratto

La principale fattispecie di estinzione del contratto di apertura di credito bancario fa riferimento alla “giusta causa” che la banca può porre a fondamento del suo recesso anticipato (art 1845 c.c.). Il recesso della banca produce la sospensione immediata della disponibilità del cliente di usufruire delle somme originariamente concesse e produce, in capo al cliente, l’obbligo di restituzione (entro 15 giorni) degli importi eventualmente prelevati.

Se l’accordo è stato stipulato a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può in qualunque momento recedere dal contratto, dandone congruo preavviso all’altra.

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